la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
   La  legge  regionale  15  maggio 1987, n. 27 "Programmazione degli
interventi per lo sviluppo dell'offerta  turistica"  e'  rifinanziata
per  il  biennio  1990-91  con  le  modifiche  indicate agli articoli
successivi.